Tasso di sconto bancario

Con il tasso di sconto bancario si indica il contratto attraverso cui la banca anticipa al cliente, previo calcolo e deduzione dell'interesse, una somma di denaro pari all'importo di un credito verso terzi non ancora maturato tramite cessione del credito stesso (art 1858 codice civile) salvo buon fine.

Con questa pratica l'imprenditore ha la possibilità di liquidare titoli di credito per soddisfare subito determinate esigenze (ad esempio, l'estinzione di un debito).


L'importo corrisposto è al netto degli interessi calcolati in base al periodo di tempo che intercorre tra la data dello sconto bancario e la scadenza del credito ceduto.
Attualmente, lo sconto bancario tende ad essere superato da forme contrattuali più moderne come il factoring (cessione del credito da parte di un imprenditore ad un istituto specializzato con la formula pro solvendo o pro soluto).

Ad ogni modo, lo sconto bancario è tuttora concesso dalle banche se sussistono i requisiti di garanzia. Approfondiamo.

Cessione del credito al netto del tasso di sconto bancario: una fattispecie autonoma

La banca non accetta di scontare un credito al cliente senza garanzie. Innanzitutto, verificherà la liquidità ed esigibilità del credito che il cliente vuole cedere.
Chi cede il credito alla banca deve garantire sia l'esistenza di tale credito sia la solvenza del debitore (di cui risponde direttamente in caso di inadempimento).

Lo scontatario (ovvero chi chiede lo sconto bancario) ha due obblighi: pagare gli interessi e restituire la somma anticipata. In caso di inadempimento del debitore ceduto, lo scontatario risponderà direttamente dell'insolvenza.

Per lo sconto, la banca utilizza un 'castelletto' ovvero un fido accordato con una cifra equivalente all'importo del credito ceduto. Più in generale, il castelletto bancario prevede un limite massimo di operazioni di credito secondo accordi presi con il singolo cliente.
Tale pratica, affine alla compravendita ed al mutuo, viene disciplinata dagli artt. 1858-1860 del codice civile.

Questo trasferimento del credito con assunzione di garanzia viene considerato, in termini economici, una delle diverse forme con cui si concede un finanziamento comprando anche da chi necessita di denaro contante.

Altri definiscono questa pratica un contratto di prestito di secondo grado.
In realtà, oggi, lo sconto viene considerato una fattispecie autonoma caratterizzata da uno scambio fra liquidità attuale e liquidità futura, effettuato tramite l'anticipazione di un credito, la prededuzione del tasso d'interesse ed il trasferimento del credito stesso alla banca.
Ogni banca pratica l'operazione di sconto bancario applicando criteri e valutazioni differenti.

Titoli di credito accettati o meno dalla banca per lo sconto

Teoricamente, lo sconto si potrebbe applicare su qualsiasi credito, cartolare e non.
Nella prassi bancaria, però, vengono generalmente scontati effetti cambiari, quelli più sicuri (cambiali, pagherò, tratte semplici o documentate) spesso associati a transazioni commerciali (una garanzia in più per la banca).

La cambiale preferita da un istituto di credito è la cambiale bancaria, diversa da quella ordinaria, in quanto è maggiormente garantita: le firme sono almeno due, la scadenza è inferiore ai 4 mesi, presenta requisiti formali a livello fiscale ed il pagamento va effettuato in un luogo dove opera uno sportello della Banca d'Italia.

Si escludono assegni circolari, buoni ordinari del tesoro, titoli speciali della Banca d'Italia, obbligazioni di società e non sono ammesse le tratte non accettate.

Effetti cambiari allo sconto: requisiti

Gli effetti cambiari idonei per l'applicazione dello sconto bancario devono possedere i seguenti requisiti:

  • almeno due firme diverse di persone solvibili e responsabili;
  • scadenza non superiore ai 4 mesi;
  • importo circoscritto entro certi limiti minimi e massimi per due motivi: da una parte, salvaguardare la banca da rischi troppo gravosi, dall'altra, consentirle di ottenere un adeguato profitto dall'operazione;
  • presenza dei requisiti fiscali imposti;
  • identificazione di uno sportello bancario nel luogo di pagamento;
  • nessuna clausola che possa limitare l'esercizio dei diritti cambiari come, ad esempio, la clausola 'senza spese', 'senza garanzia', 'non all'ordine'.

Tasso di sconto bancario e spese di commissione

L'importo del credito ceduto verrà corrisposto al netto di una percentuale o tasso di sconto bancario.

L'entità degli interessi varia in base ai seguenti fattori:

  • importo ceduto per lo smobilizzo del credito;
  • durata dell'anticipo (dalla data di erogazione dell'anticipo alla data di scadenza del credito);
  • solvibilità del cliente.

Oltre al tasso di sconto, la banca addebita anche spese di commissione che tendono a coprire il costo sostenuto per l'operazione.

In caso di inadempimento, oltre alla rivalsa sullo scontatario, la banca calcolerà anche gli interessi di mora aggiuntivi (dalla data di scadenza al giorno dell'effettivo pagamento) calcolati al tasso legale (qualora fosse superiore a quello di sconto) con relativa clausola scritta ex art. 1284 e la dicitura "sopporto".



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