Fideiussione

Il contratto di fideiussione è una garanzia personale istituita con cui un soggetto che garantisce, con il proprio patrimonio, l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Disciplinato dall’articolo 1936 Codice Civile il contratto di fideiussione è un contratto con il quale un soggetto, detto fideiussore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore.


La fideiussione è un accordo stipulato tra creditore e fideiussore, il quale garantisce l’adempimento dell’obbligazione del debitore (cfr. Cass., 5 luglio 2004 n. 12279).

Il fideiussore, che può essere sia persona fisica che soggetto giuridico offre maggior sicurezza al creditore, il quale si assicura che il suo credito sarà soddisfatto anche nel caso di inadempimento da parte del debitore principale.

Che cosa è la fideiussione?

La fideiussione è un contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore.

L’oggetto dell’obbligazione fideiussoria è identico a quello dell’obbligazione principale (cfr. Cass., 28 novembre 2003 n. 18234).

Caratteristiche principali del contratto di fideiussione sono:

  • l’accessorietà nei confronti dell’obbligazione principale, per cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale (art. 1945 c.c.). La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale. L’unica eccezione prevista dalla normativa codicistica si verifica nel caso in cui l’obbligazione principale sia annullata per incapacità legale del debitore;
  • la personalità, per cui il fideiussore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri dell’adempimento dell’obbligazione garantita.

Il rapporto di fideiussione intercorre tra il creditore e il fideiussore anche se esso è preceduto da un’intesa tra debitore e fideiussore.

Il debitore garantito resta estraneo alla fideiussione, la quale è efficace anche se questi sia contrario ad essa.

La fideiussione è un contratto a forma libera: la normativa vigente non richiede per la sua validità né la forma scritta, né l’utilizzazione di formule preordinate. Il contratto di fideiussione viene stipulato per iscritto.

Il contratto di fideiussione è efficace anche se il debitore non ne abbia conoscenza, ma la volontà deve essere espressa.

È possibile che la garanzia fideiussoria copra soltanto una parte del debito (fideiussione parziale).

Non vi sono limiti legali ai mezzi di prova diretti a dimostrare la sussistenza della fideiussione.

Fideiussione: come sono regolati i rapporti tra fideiussore e debitore principale?

Nel disciplinare il contratto di fideiussione, il Legislatore ha chiarito lo svolgimento dei rapporti tra fideiussore e debitore principale.
Una volta che il fideiussore ha onorato il debito del debitore è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (art. 1949 c.c.).

Il garante fideiussore ha diritto di agire nei confronti del debitore nei limiti e negli stessi termini in cui ciò era consentito al soggetto creditore.
Il soggetto fideiussore ha una specifica azione di regresso (art. 1950 Codice Civile), che attribuisce al fideiussore il diritto di farsi rimborsare dal debitore principale tutto ciò quanto ha pagato al creditore (capitale, interessi, spese sostenute).

Quando il fideiussore ha intenzione di adempiere l’obbligazione garantita, ha l’onere di avvertire preventivamente il debitore principale.
Lo stesso debitore, ove sussistano idonee ragioni da eccepire al creditore, non deve fare altro che fare tempestiva opposizione al pagamento.
Nel caso in cui il fideiussore non preavverta il debitore, questi può opporre al garante ogni eccezione che poteva opporre al creditore principale all’atto del pagamento.

Grazie all’azione di rilievo il fideiussore, prima di avere adempiuto l’obbligazione garantita, può agire contro il debitore, affinché questo lo liberi dall’impegno fideiussorio.
Nel caso in cui vi siano più debitori principali obbligati solidalmente, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso nei confronti di ciascuno.

Assai diffusa è la fideiussione omnibus, ovvero la fideiussione a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future del debitore principale verso il creditore.
La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura.

Fideiussione: quando si estingue?

La fideiussione si estingue per l’estinzione dell’obbligazione principale, ma anche per altre cause speciali.

L’adempimento, la compensazione, la confusione, la novazione, la prescrizione e la remissione sono cause che comportano l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria.

Gli articoli 1955 – 1957 Codice Civile disciplinano le cause speciali di estinzione della fideiussione.

Il fideiussore per un’obbligazione futura viene liberato se il creditore ha fatto ugualmente credito, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore sono peggiorate

La fideiussione si estingue quando non può avere effetto la surrogazione del fideiussore.

Il decesso del fideiussore non estingue la fideiussione: essa si trasmette direttamente agli eredi, che subentrano nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al de cuius.



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