Rettifiche di Liquidazione

Le rettifiche di liquidazione comportano una variazione (aumento o riduzione) del patrimonio di rendiconto. Peraltro, non incidono sul risultato economico riferito al primo periodo di liquidazione.

Queste rettifiche sono date dalla differenza fra valore di funzionamento e valore di liquidazione delle attività/passività di un'azienda a cui si aggiunge il valore di nuove attività/passività non precedentemente iscritte in bilancio.


Tali scritture vanno a modificare il patrimonio netto contabile e formano il cosiddetto patrimonio netto iniziale di liquidazione.
Le operazioni di liquidazione di un'impresa vengono effettuate con una certa frequenza. Si tratta di operazioni piuttosto delicate: possono dar luogo a problemi interpretativi riguardo alla prassi contabile nel contesto di una fase straordinaria dell'attività aziendale.
Potrebbero, ad esempio, creare dubbi riguardo al rispetto dell'OIC (Organismo Italiano di Contabiità, n.5).

Rettifiche di liquidazione: aspetti contabili e fiscali

In fase di rettifiche di liquidazione, è importante considerare gli aspetti contabili e fiscali.

Spieghiamoci meglio con un esempio.

Immaginiamo di dover svalutare un bene del valore di 100 a 70. Il nuovo valore 70 sarà quello che andrà a determinare eventuali minusvalenze o plusvalenze realizzate all'atto della vendita del bene stesso durante la liquidazione. Dal lato fiscale, il valore del bene resterà quello di 100.

Cedendo il bene al valore di 40, la risultante minusvalenza contabile sarà pari a 30 (70 - 40), quella la minusvalenza fiscale sarà invece pari e 60 (100 - 40).

Quale delle due minusvalenze si potrà dedurre a livello fiscale? La minusvalenza contabile di 30 o quella fiscale di 60?

Secondo l'art. 109 del T.U.I.R. una minusvalenza deve transitare per il conto economico, dunque è naturale che sorga questo dubbio.
Secondo gli esperti, a livello fiscale è deducibile l'intera minusvalenza (60) ovvero la quota 30 (transitata nel conto economico) e la restante quota 30 (di 60) che si riflette sul patrimonio netto.

Tale conclusione conferma la prassi secondo cui le modifiche patrimoniali registrate devono essere considerate sostitutive di quelle del conto economico in termini di deducibilità fiscale. Del resto, non potrebbe essere altrimenti. Una quota di una minusvalenza non deducibile porta ad effetti distorsivi sul piano contabile. Riferendoci al caso preso come esempio, sarebbe un errore transitare dal conto economico tutta la quota 60 perché comporterebbe una variazione positiva in sede di dichiarazione dei redditi.

La legge di Stabilità 2014 ha modificato l'art. 101 del T.U.I.R. rendendo deducibili le perdite sui crediti conseguenti a stralci imposti dalla procedura contabile.

Rettifiche di liquidazione e criteri di valutazione

In fase di liquidazione delle risorse aziendali, i beni cambiano la loro destinazione d'uso. Da beni destinati alla produzione di reddito si trasformano in componenti del patrimonio da liquidare per ottenere denaro.

In altre parole, si passa dal funzionamento del capitale alla sua conservazione e liquidazione, da una gestione dinamico-lucrativa, ad una conservativo-realizzativa.

La continuità aziendale lascia il posto alla produzione di risorse finanziarie.

In questa fase, le attività patrimoniali devono essere valutate in base al prezzo di realizzo a breve termine. Non sono più soggette ad ammortamento e perdita durevole di valore.

Le passività, invece, in tale contesto devono essere calcolate sulla base di un presunto valore di estinzione (compresi gli interessi). In sostanza, bisogna valutare la somma da sostenere per estinguere le passività.

I vari passaggi da un criterio di valutazione all'altro fanno parte delle rettifiche di liquidazione considerando l'impatto sul piano patrimoniale.

Inizialmente, il saldo delle rettifiche di liquidazione (attivo o passivo) deve essere ascritto al passivo dello stato patrimoniale. In seguito, verrà attribuito al patrimonio netto aziendale.

Liquidazione in continuazione temporanea dell'attività aziendale

In fase di liquidazione, l'assemblea dei soci potrebbe deliberare la continuazione temporanea dell'attività aziendale. Come si procede in questo caso?

I liquidatori applicheranno criteri di valutazione ordinari riferiti al fuzionamento del capitale considerando, però, quanto disposto dall’OIC n.5.

Nel caso in cui non si preveda una cessione delle singole attività, per queste ultime non si valuterà il valore di realizzo per stralcio.
Si può procedere in maniera diversa, nel caso in cui vi sia un impegno contrattuale per vendere in blocco l’azienda ad un valore che supera quello contabile netto. La differenza risultante andrà registrata all’attivo dello stato patrimoniale a titolo di avviamento derivante dalla vendita in blocco dell’azienda.

Per le passività, i liquidatori manterranno i valori di bilancio. Verranno integrati con i fondi rischi e oneri in caso di passività (probabili o certe) non iscritte nel rendiconto di gestione consegnato agli amministratori.

Attività e passività allocati al fondo rischi e oneri devono essere sterilizzati alla voce "Utilizzo fondo". Si tratta di un'operazione necessaria perché gli stessi costi e ricavi sono già allocati al fondo nella fase iniziale di liquidazione.

Le rettifiche di liquidazione verranno contabilizzate anche in caso di prosecuzione temporanea dell’attività di un solo ramo d’azienda o di alcuni rami d’azienda.



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