Riserva Legale

Con il termine riserva legale, disciplinata dall'art. 2430 del Codice Civile, si indica una quota del patrimonio netto di una società o di un ente da accantonare per legge. Ha la funzione di tutelare la società in caso di eventuali perdite senza dover erodere il capitale sociale.

Quando si ha la necessità di intaccare la riserva legale, questa deve essere reintegrata il prima possibile. La ritroviamo nello stato patrimoniale, tra le voci del 'passivo'. Le somme contenute nella riserva legale non possono essere distribuite ai soci in forma di utili.


Nella presente guida, spieghiamo in cosa consiste, cosa prevede l'art. 2430 del Codice Civile e come viene fatto l'accantonamento di questa riserva.

Riserva legale: cosa stabilisce l'art. 2430 del Codice Civile

L'art. 2430 del Codice Civile stabilisce che "dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale".

In pratica, le società di capitali sono tenute ad accantonare annualmente almeno il 5% (la ventesima parte) dell’utile maturato nell’esercizio al netto delle imposte finché la riserva non abbia raggiunto il quinto di capitale sociale (20%). Tale quota sale al 30% per le società cooperative.

A seconda dei vari utili maturati, l'accantonamento proseguirà finché non si raggiungerà il quinto di capitale sociale.

La ventesima parte stabilita dall'art. 2430 del Codice Civile è il minimo richiesto. Nessuno vieta di destinare a riserva legale una somma maggiore di utili. Lo statuto o l'assemblea dei soci può approvare un importo maggiore del quinto di capitale sociale. In quest'ultimo caso, si parlerebbe di riserva facoltativa, statutaria, non legale (ovvero obbligatoria).

La società non è tenuta ad accantonare obbligatoriamente utili a riserva legale in due casi:

  • se non ha maturato un utile netto nell'esercizio;
  • se ha già raggiunto i livelli minimi legali.

A cosa serve la riserva legale

Questa riserva è obbligatoria: l'intenzione del legislatore è imporre, a titolo previsionale, una protezione del capitale sociale in caso di gestione poco accorta (o negativa). Ha la funzione di salvaguardare la stabilità del capitale sociale e di garantire i creditori della società.

Tale autofinanziamento apporta benefici alla società stessa in quanto la rafforza a livello patrimoniale. In sostanza, garantisce una certa solidità patrimoniale e finanziaria sul mercato.

La riserva può essere utilizzata per:

  • coprire le perdite contabili;
  • aumentare il capitale sociale.

Non può assolutamente essere destinata alla distribuzione di utili ai soci. Alla prima occasione, la riserva legale intaccata dovrà essere reintegrata. A breve termine, scegliere di accantonare utili al di sopra dei limiti legali, potrebbe portare a un indebolimento delle quotazioni azionarie.

A lungo termine, però, questa scelta potrebbe premiare la società per il semplice fatto che dimostra una solidità ed un rafforzamento patrimoniale. Una riserva legale solida consente maggiori possibilità di accedere ad un prestito bancario o obbligazionario.

Riserva legale: l'art. 2463 c.c. per le SRLS

Il nuovo comma dell’art. 2463 c.c riferito alle Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è stato introdotto dall’art. 9, comma 15-ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

Stabilisce che “la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro”.

Il suddetto articolo non contrasta con l’art. 2430 del Codice Civile. Semplicemente, considera le nuove tipologie di Società a responsabilità limitata semplificata con capitale ridotto, sempre più diffuse.

Lo scopo di questo nuovo comma è consentire una maggiore patrimonializzazione e solidità soprattutto a società meno capitalizzate.

In base a questo nuovo comma c’è da considerare che:

  • quando la somma capitale sociale+riserva è inferiore a 10 mila euro, bisognerà procedere ad un accantonamento accelerato con il 20% di utile da accantonare a riserva legale (al netto delle imposte);
  • se la somma capitale sociale+riserva ha già raggiunto quota 10 mila euro, basterà l’accantonamento ordinario (5% di utile da accantonare).

L’omessa previsione dell’accantonamento alla riserve legale rende nulla la delibera di approvazione del bilancio. Nel caso in cui l’amministratore ripartisse utili destinati a riserva legale, è punito con la reclusione fino ad un anno (art. 2627 c.c.)

Altre tipologie di riserva legale

Bisogna distinguere altri tipi di riserva legale come la riserva straordinaria o quella facoltativa che fanno riferimento a formalità richieste per un futuro atto di destinazione.

Ricordiamo anche la riserva per:

  • rinnovamento impianti e macchinari i cui fondi sono destinati a sostituire impianti e macchinari obsoleti;
  • ammortamento anticipato e riserva per acquisto azioni proprie.


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